Statuto

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA – GRUPPO DI PADOVA APS

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – COSTITUZIONE

1 – E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs117/2017 e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “A.M.B. Gruppo di Padova APS”, con sede in via Bezzecca 17 nel Comune di Padova.

2 – L’ente aderisce all’Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) ed assume la denominazione “ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA, GRUPPO DI PADOVA APS” in breve “A.M.B. Gruppo di Padova APS” e acronimo “AMBPADOVA A.P.S.”, d’ora in avanti “Gruppo”.

3 – La Sede legale di Gruppo è a Padova, Via Bezzecca, 17; l’Assemblea di Gruppo potrà deliberare il trasferimento della sede, senza modifica statutaria, onerandosi di comunicarlo agli enti competenti.

4 – La durata di Gruppo è indeterminata.

5 – Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

6 – Gruppo opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 2 – STATUTO

L’attività di Gruppo è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e relative norme di attuazione, della legge regionale e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea di Gruppo può deliberare l’adozione di un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

 

Art. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce regola fondamentale di comportamento dell’attività e della organizzazione di Gruppo.

Art. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole sulla interpretazione dei contratti e secondo l’Art. 12 delle preleggi del codice civile.

Art. 5 – FINALITA’ E ATTIVITA’

Gruppo esercita in via esclusiva e senza scopo di lucro attività di interesse generale per il perseguimento di finalità culturali, ambientali, di studio ed eco-forestali con riferimento al D.L. 3 Luglio 2017 n. 117; le attività che Gruppo si propone di svolgere in favore dei propri Soci e di eventuali loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dei propri Soci, sono all’Art.5 comma 1 ai punti:

– e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

– f) interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

– i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Gli scopi indicati ai punti che precedono si realizzeranno attraverso:

  1. la formazione di una cultura ecologica intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
  2. la promozione dello studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo, quali la promozione della razionalizzazione, dell’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e alla ricerca scientifica;
  3. la raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci e del pubblico;
  4. la collaborazione e promozione di iniziative con Enti, Istituzioni ed Associazioni che perseguono finalità analoghe;
  5. l’organizzazione di convegni, giornate di studio, rassegne e pubblicazione di un Notiziario periodico;
  6. la promozione dell’educazione sanitaria relativa alla micologia;
  7. la promozione con ogni opportuna iniziativa di una coscienza ecologica e micologica presso i giovani, in particolare presso le scuole, ed anche negli anziani;
  8. il censimento delle specie fungine presenti nella Regione veneta e, in particolare, nella provincia di Padova.

Art. 6 – ISCRIZIONE

1 – Sono ammessi al Gruppo tutte i soggetti (persone fisiche) che ne condividono gli scopi e ne accettano lo statuto

2 – La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale; l’adesione è a tempo indeterminato e non può, quindi, essere disposta per un periodo determinato; rimane comunque salvaguardato il diritto di recesso.

3 – La quota associativa non è trasmissibile, neanche in caso di morte e non è rivalutabile.

4– L’ammissione al Gruppo è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato; la deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo lo comunica all’interessato entro 60 giorni motivando la sua decisione.

Il Gruppo comprende le seguenti categorie di Soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore del Gruppo.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 – I Soci maggiorenni acquisiscono i medesimi diritti e doveri.

2 – Il Socio ha diritto:

  1. di essere informato sull’attività del Gruppo, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e partecipare alle assemblee nonché a tutte le attività annualmente programmate;
  2. di esprimere liberamente il suo voto (art. 2532 C.C.) per approvare le eventuali modifiche dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e per quanto di competenza dell’Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto purché iscritto nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
  3. di poter accedere alle cariche Sociali sia del Gruppo che dell’A.M.B.
  4. di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

3 – Il Socio ha l’obbligo:

  1. di versare entro la data fissata la quota associativa annuale determinata da Gruppo;
  2. di osservare lo Statuto del Gruppo e quello di A.M.B., nonché le norme emanate dai competenti organi Sociali, di perseguire le finalità associative e di partecipare alla vita associativa;
  3. di informare preventivamente il Consiglio Direttivo delle eventuali iniziative che, personalmente o in concorso con altri soci, intendesse adottare per conseguire le finalità di Gruppo;

Art. 8 – QUALITA’ DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, retribuito con Gruppo.

Art. 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1 – Il Socio può essere escluso da Gruppo:

  1. per recesso del Socio;
  2. per mancato pagamento della Quota Sociale;
  3. per radiazione, deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi.

2 – Contro la delibera di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della delibera che il ricorso devono essere effettuati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3 – In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 24 del C. C.

4 – I Soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative versate, né avranno alcun diritto sul patrimonio Sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività prestata.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

1 – Sono Organi Sociali del Gruppo:

  1. l’Assemblea generale dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Art.11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1 – Organo sovrano di Gruppo è l’Assemblea generale dei Soci, cui hanno diritto di partecipare tutti i Soci; può essere ordinaria o straordinaria.

E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento di Gruppo; è ordinaria quella che si riunisce almeno una volta all’anno e che delibera, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima, con qualunque numero di Soci presenti.

2 – Il Presidente dell’Assemblea è eletto, di volta in volta, dai partecipanti alla stessa; le funzioni di segretario, salvo diversa decisione dell’Assemblea, sono normalmente svolte dal Segretario di Gruppo.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale e riprodotte in un registro tenuto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

3 – L’Assemblea:

  1. elegge e revoca i componenti il Consiglio Direttivo, i Delegati nazionali e l’Organo di Controllo;
  2. nomina i Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. approva annualmente le relazioni, i bilanci ed i rendiconti presentati dal Consiglio Direttivo;
  4. fissa l’ammontare della quota Sociale;
  5. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  6. delinea gli indirizzi generali dell’attività del Gruppo;
  7. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge o di Statuto o su proposto dal Consiglio Direttivo;
  8. se convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo approva il numero dei suoi componenti su proposta del Presidente dell’Assemblea;
  9. conferisce, su proposta del Consiglio Direttivo, onorificenze e riconoscimenti ai Soci meritevoli.

4 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti; alla votazione i Soci partecipanti all’Assemblea possono esprimere, purché muniti di apposita delega, non più di due voti di Soci non partecipanti.

5 – Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dalla maggioranza dei Soci presenti per alzata di mano. Le deliberazioni per le nomine alle cariche Sociali possono essere assunte solo a scrutinio segreto.

6 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Presidente del gruppo entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione a mezzo lettera e/o altro mezzo, anche in via telematica, che sia comunque idoneo a dare certezza della comunicazione, almeno 10 giorni prima della data fissata, all’indirizzo del socio risultante dal libro Soci. L’avviso deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione.

7 – In seduta straordinaria l’Assemblea delibera per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento del Gruppo; viene convocata a richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo o di almeno 1/10 dei Soci ed ha i poteri specificati nei successivi Articoli 26 e 27.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 – Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari compreso tra un minimo di sette sino a undici componenti, eletti dall’Assemblea tra i suoi Soci aventi diritto di voto.

2 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

3 – I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un massimo di altri tre mandati consecutivi. Si applica l’art. 2382 del codice civile. In caso di eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applicherà l’art. 2475 del C.C. Uno o più consiglieri del Consiglio Direttivo possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Soci.

4 – Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l’anno con comunicazione scritta o telematica del Presidente, contenente l’ordine del giorno; può essere convocato anche su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

5 – Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

6 – Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione e di amministrazione del Gruppo, che verrà svolta in armonia con le direttive dello Statuto e dell’Assemblea dei Soci. Esso avrà anche funzione di indirizzo e di promozione di Gruppo per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7 – In particolare il Consiglio Direttivo potrà:

  1. predisporre le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario;
  2. compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
  3. nominare e revocare i componenti nonché il coordinatore del Comitato Scientifico, il Direttore del Notiziario ed i componenti del Comitato di Redazione;
  4. nominare i membri effettivi e supplenti spettanti al Gruppo nel Comitato Scientifico A.M.B.;
  5. nominare Commissari o Comitati, permanenti o temporanei e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini statutari o per l’attuazione di delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
  6. suggerire il conferimento di onorificenze previamente deliberate dall’Assemblea dei Soci, per particolari meriti acquisiti nello studio della micologia o nell’interesse di Gruppo;
  7. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e l’osservanza dello Statuto;
  8. proporre l’adozione di sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti agli obblighi statutari descritti al precedente art. 9;
  9. curare, attraverso l’opera del Segretario, la tenuta dei libri associativi previsti dal successivo art. 21.

8 – In caso di dimissione o di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avverrà con surroga del primo dei non eletti o, in caso di suo diniego, con il primo di quelli successivi; il componente surrogato durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

9 – Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà integralmente decaduto e occorrerà procedere a nuova sua rielezione.

10 – I Consiglieri, assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, si intenderanno decaduti e si dovrà provvedere alla loro surroga secondo le modalità previste al precedente punto 8.

11 – Il Consiglio Direttivo può autorizzare, purché Soci, la presenza alle sue riunioni di componenti del Comitato Scientifico, di rappresentanti di Delegazioni o di altri Soci, quali uditori e senza diritto di voto.

Art. 13 – IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, lo convoca e lo presiede; coordina le attività del Gruppo per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione, convoca l’Assemblea.

2 – Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, con il quale provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

3 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 – Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di Gruppo;
  • verifica che il bilancio sociale venga redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14; dà atto, nel bilancio sociale, degli esiti del suo monitoraggio;
  • può esercitare, ove superati i limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il o i componenti dell’organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere agli amministratori di Gruppo informazioni sull’andamento di particolari operazioni sociali o di determinati affari.

Art. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, Soci o anche non Soci, i quali non possono rivestire altre cariche nel Gruppo.

2 – Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; i suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3 – Il Collegio dei Probiviri, dopo aver esperito ogni possibile iniziativa per la preventiva composizione di eventuali vertenze, delibera sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o sulla proposta di radiazione del socio; su ogni altra questione gli fosse sottoposte dal Consiglio Direttivo.

4 – Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti per ogni Socio, salvo il ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 16 – PATRIMONIO DEL GRUPPO

1 – Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o dei quali ne abbia acquisito il legittimo possesso, descritti in separato inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2 – Le risorse economiche del Gruppo sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi a Soci o a terzi
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3- Gruppo non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, e dovrà utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 – BILANCIO

1 – I documenti di bilancio del Gruppo sono tenuti con cadenza annuale e con decorrenza dal primo giorno di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le voci di spesa, attiva e passiva, sostenute per l’annata, nonché i beni, contributi e lasciti ricevuti in quel periodo di tempo. Il bilancio preventivo, invece, contiene le medesime previsioni di voci di spesa per l’anno successivo.

2 – I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; dovranno essere depositati presso la sede di Gruppo almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e potranno essere consultati dai Soci.

3 – Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio Sociale.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.14 del D. Lgs. 117/17, Gruppo redigerà il bilancio Sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – CONVENZIONI 

Le convenzioni tra Gruppo e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente di Gruppo, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione verrà custodita dal Segretario presso la sede del Gruppo.

Art. 20 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE DEI SOCI

I Soci volontari che prestano attività di volontariato verranno assicurati da Gruppo, per l’attività svolta nell’interesse dell’associazione, per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. – 21 LIBRI SOCIALI

Gruppo dovrà conservare i seguenti libri Sociali;

  1. il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto, a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri Sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 gg. dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – ANNO SOCIALE

1 – L’anno Sociale decorre dal 1gennaio e avrà termine il 31 dicembre successivo.

Art. 23– GRATUITA’ DELLE CARICHE

1 – Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

2 – E’ ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o sostenute dai Soci per l’attuazione dei programmi deliberati.

Art. 24 – RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

1 – Ai fini del coordinamento con l’attività dell’A.M.B., Gruppo invierà al Consiglio Direttivo nazionale, entro la data da questo stabilita, le quote associative nonché il programma annuale delle sue attività e la composizione aggiornata dei suoi Organi Sociali ed eventualmente, se richiesto, il consuntivo dell’attività svolta.

Art. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1 – Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con deliberazione presa a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

2 – Per le modifiche allo Statuto il singolo Socio potrà esprimere, oltre al proprio, il voto su delega di un solo altro socio non presente all’assemblea.

3 – Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei Soci e devono essere rese pubbliche con esposizione nella bacheca della sede del Gruppo o attraverso comunicazione scritta da inviare ai Soci almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.

4 – Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare motu proprio quelle modifiche allo Statuto che siano rese necessarie per adeguarlo a sopravvenute variazioni del Codice Civile o di altre Leggi.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

1 – Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei partecipanti. In tale riunione l’Assemblea potrà deliberare la nomina di uno o più liquidatori.

2 – L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dopo la restituzione dell’eventuale patrimonio ricevuto in uso dalla sede centrale A.M.B. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’ente di terzo settore possibilmente con finalità analoghe cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3 – E’ esclusa in ogni caso la ripartizione tra i Soci.

Art. 27 – NORME FINALI

1 – Il presente Statuto sostituisce il precedente, approvato dall’Assemblea dei Soci il 28/11/2011ed entra immediatamente in vigore.

2 – Il Gruppo fa comunque proprio integralmente lo Statuto A.M.B., di cui fa parte ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

3 – Per quanto non previsto dal presente Statuto ed in quello dell’A.M.B. nazionale si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazioni.

 

Padova, 29 aprile 2019

 

 

Statuto Originale PDF